Collaborazione occasionale: cos’è e come funziona

Collaborazione occasionale: cos’è e come funziona

La legge Biagi, che ha rivoluzionato il mercato del lavoro, ha introdotto un nuovo tipo di contratto lavorativo: il contratto di lavoro occasionale. Non si tratta del classico lavoro subordinato ma di un’attività autonoma prestata in maniera occasionale ad uno o più datori di lavoro.

La riforma Biagi ha effettuato due distinte divisioni di collaborazione occasionale: il lavoro occasionale ed il lavoro occasionale accessorio. Vediamo ora quali sono le differenze tra i due contratti.

Il lavoro occasionale

Sono considerate prestazioni occasionali ordinarie le collaborazioni lavorative autonome che non superano, nel corso del medesimo anno, 30 giorni lavorativi ed un compenso totale di € 5.000.  Qualora, per qualsiasi ragione, venissero superati i limiti di durata o di remunerazione, il contratto di lavoro occasionale viene meno ed è, dunque, obbligatorio applicare il contratto a progetto.

Il contratto di lavoro occasionale può essere applicato per tutte le tipologie di lavoro e per qualsiasi genere di prestazione lavorativa, tuttavia, alcuni soggetti sono esclusi e che, quindi, non possono prestare attività di lavoro occasionale.

Le figure esenti da contratto di lavoro occasionale sono le seguenti:

  • I dipendenti pubblici
  • Gli iscritti ad albi di professioni intellettuali
  • Gli organi amministrativi
  • I collaboratori di enti sportivi CONI

Il collaboratore autonomo occasionale non deve disporre di Partita Iva, ma deve semplicemente presentare una ricevuta di prestazione occasionale al datore di lavoro. Quest’ultimo verserà, a sua volta, una ritenuta d’acconto sul compenso pari al 20%.

I contributi previdenziali sono obbligatori solo per coloro che ricevono un compenso superiore a € 5.000 annui (tramite collaborazioni occasionali), pertanto i collaboratori occasionali non hanno l’obbligo di versare i contributi per il lavoro svolto.

Il lavoro occasionale accessorio

Il lavoro occasionale accessorio è entrato a far parte del nostro ordinamento nel 2003, ma in Europa, in particolar modo in Belgio, era già utilizzato da anni.

Lo scopo di questo contratto è quello di regolarizzare tutti quei lavori che solitamente non vengono legalizzati perché considerati saltuari (lavoro nero).

Le figure che rientrano in questo tipo di lavoro occasionale accessorio sono le seguenti:

  • Semplici lavori domestici (baby sitter, assistenza agli anziani, ai malati o ai diversamente abili)
  • Lezioni private
  • Piccoli lavori di edilizia e di giardinaggio
  • Collaborazioni sportive, sociali e culturali
  • Collaborazioni con associazioni ONLUS, volontariato e solidarietà

Il datore di lavoro può essere chiunque: un cittadino privato, un’azienda o una semplice associazione senza scopo di lucro.

L’assunzione avviene attraverso la comunicazione ai Centri per l’Impiego o presso le Agenzie per il Lavoro e la  retribuzione avviene con l’acquisto di buoni lavoro, al costo di €10.00 cad, che verranno consegnati direttamente  al lavoratore.

Ogni buono presentato in Posta corrisponde a € 7,50 netti, ovvero € 10,00 meno il 25%, mentre i contributi previdenziali vengono versati dal datore di lavoro.

Il compenso percepito dal lavoratore da parte di tutti i committenti non deve superare € 5.000 l’anno, mentre, se il committente è un professionista o un imprenditore commerciale la retribuzione non deve essere superiore a € 2.000 per ciascun committente.

Per saperne di più sui contratti lavorativi e sulle normative al riguardo, visita il sito www.lavoroinforma.net